I rischi della riforma Caliendo su diffamazione e liti temerarie

di Giuseppe Mennella, segretario Ossigeno per l’informazione

 

Proviamo ad analizzare, anche se in modo schematico, i passaggi fondamentali del disegno di legge 812, a firma del Senatore Giacomo Caliendo, in materia di diffamazione a mezzo stampa:

la depenalizzazione non è prevista e non è neppure presa in considerazione nella relazione che accompagna il testo;

non si modifica la natura di questo reato, che continuerebbe a essere perseguito come fattispecie sempre dolosa;
non si affronta in modo adeguato la necessità di punire più severamente chi diffonde deliberatamente e consapevolmente notizie false e diffamatorie attraverso i media (la Commissione Parlamentare Antimafia ha chiesto di introdurre un reato specifico per la cosiddetta “macchina del fango”);

l’abolizione della pena detentiva è un elemento molto positivo, ma è controbilanciata dalla considerevole entità delle multe che la sostituiscono. Oggi, il codice penale – articolo 595 – punisce la diffamazione a mezzo stampa con il carcere o una multa non inferiore a 516 euro. L’importo della multa non può superare i 50mila euro, sempre secondo il codice penale (articolo 24).

La proposta del sen. Caliendo prevede una multa compresa tra i 5mila e i 10mila euro. Per la diffamazione a mezzo stampa aggravata dall’attribuzione di fatto determinato (articolo 13 della legge sulla stampa n. 47/48) la pena del carcere e della multa non inferiore a 250 euro e non superiore a 50mila euro verrebbe sostituita da una multa compresa tra i 10mila e i 50mila euro (con un aumento di 40 volte del minimo della pena ora vigente);

il diritto all’oblio viene introdotto senza sufficienti norme di garanzia;

la non punibilità per chi pubblica la rettifica richiesta è un’altra norma positiva, ma è subordinata alla sua pubblicazione senza replica né commento: così si aprono nuove opportunità a favore di chi sostiene tesi false;
l’assegnazione della competenza giuridica al foro di residenza del querelante indebolirebbe i piccoli giornali;
le norme di deterrenza proposte per scoraggiare chi presenta querele pretestuose appaiono attenuate e poco efficaci;
l’estensione del segreto professionale ai giornalisti pubblicisti è positiva, ma rimane invariata la facoltà per il  giudice di ordinare al giornalista di rompere quel segreto;
altrettanto grave è la facoltà concessa al giudice di disporre la sospensione da sei mesi a un anno dell’attività professionale del giornalista condannato;

rimane immutata la facoltà del querelante di denunciare soltanto l’autore dell’articolo contestato, lasciando immuni dal processo il direttore responsabile e l’editore della pubblicazione. Questa norma permetterebbe di colpire il singolo giornalista, favorendo il disinteresse nei suoi confronti dell’azienda editoriale che ha pubblicato l’informazione.

Inoltre, la proposta Caliendo non tiene in alcun conto:
la giurisprudenza della Corte Edu circa la necessità di proporzionare le pene e le sanzioni pecuniarie alle condizioni economiche e patrimoniali del giornalista e dell’editore colpevoli di diffamazione;
la necessità di eliminare la facoltà di perseguire gli accusati di diffamazione sia sul piano penale sia, contemporaneamente o in tempi successivi, in quello civile.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *